blog | Di Fabio Colivicchi
03/10/2010 - 02:47
La FIV sente il bisogno di varare un "Codice" etico-sportivo. Ma perchè?
Di seguito il testo (ancora non diffuso dalla FIV) del "Codice" etico-sportivo. Vi si sottlineano norme e regole comportamentali per atleti, tecnici, dirigenti, tesserati. Leggendolo viene spontaneo chiedersi perchè si sia sentita l'esigenza di scriverlo. Eravamo così mesi male?
Parliamone. La mia è una semplice domanda, e non vuole essere già una presa di posizione. Ditemi la vostra. E intanto leggetevi il "Codice".
CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO – SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Introduzione
I tesserati della Federazione Italiana Vela, siano essi atleti, tecnici, dirigenti,
ufficiali di gara, che operano in ambito federale e societario , sono tenuti,
quindi, all'osservanza di norme comportamentali, la cui violazione costituisce
inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
Questo Codice di Etica si rivolge a loro e vuole contribuire ad un
comportamento corretto dei vari soggetti federali.
Il Codice esprime i valori di riferimento della Federazione Italiana Vela, gli
impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività connesse alla
vita federale, sia in ambito strettamente sportivo che sociale.
Esso individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità previsti
dello Statuto Federale, nonché dal Regolamento di Giustizia, in accordo con le
disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI .Prevede poi, le
eventuali sanzioni in caso di inosservanza;
Esso è efficace soltanto se tutti coloro che operano nel modo Velico sono
disposti ad assumersi consapevolmente le responsabilità loro attribuite.
1.La missione
La Federazione Italiana Vela, nel perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nel proprio Statuto, ha la missione di diffondere ed alimentare la
condivisione dei valori della Vela, improntando la propria azione a
comportamenti corretti e leali in ogni ambito della vita federale, impegnata a
sviluppare un rapporto cooperativo e fiduciario con i suoi tesserati.
Il presente Codice si fonda sul principio che il richiamo a Valori quali Lealtà,
Correttezza, Riconoscenza, Rispetto, Fair Play1, Uguaglianza e Meritocrazia,
non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale nell’attività sportiva in
senso stretto ed in ogni fase della gestione del settore sportivo, applicabile a tutti
i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico.
Codice di Comportamento Etico Sportivo FIV approvato con delibera del CF n.
del
Il quadro delle disposizioni richiamate sono rivolte ai praticanti di questo sport
di tutte le età, agli allenatori, ai genitori, ai dirigenti, ai giornalisti, ai medici,
agli Ufficiali di regata tesserati o non ma, che hanno un’influenza diretta o
indiretta sulla partecipazione alla pratica sportiva della vela, a salvaguardia dei
fondamenti dello spirito sportivo .
L’osservanza del Codice Etico contribuisce a determinare ed attuare decisioni e
comportamenti senza frizioni ed esercizi eccessivi dell'autorità.
2. Osservanza della disciplina sportiva
I Tesserati, gli Affiliati (e gli altri Soggetti dell’ordinamento federale) sono
tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di giustizia, nonché
delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dalla Federazione. Essi sono
tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi
ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il
rispetto della normativa vigente.
I tesserati, gli affiliati operanti nell’ambito della FIV collaborano alla corretta
applicazione delle normative vigenti. Essi comunicano agli uffici competenti
ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività
sportiva e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.
Gli affiliati rispondono dei comportamenti adottati, da parte dei propri tesserati,
dirigenti o soci e adottano codici organizzativi idonei alla prevenzione di illeciti.
3. Principio di Lealtà e Fair Play
I Tesserati, gli Affiliati e gli altri Soggetti dell'ordinamento federale devono
comportarsi secondo i principi di Lealtà, Correttezza, Rispetto e Fair Play in
ogni funzione, prestazione o azione comunque riferibile all'attività velica e
genericamente sportiva, cooperando attivamente all’ ordinata e civile
convivenza sportiva.
Il concetto di Fair Play non consiste semplicemente nel rispetto delle regole, ma
include i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo.
Comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la
lotta al doping, alla violenza sia fisica che verbale, a molestie sessuali e abusi
verso i bambini, verso i giovani e verso le donne, allo sfruttamento, alla
diseguaglianza delle opportunità, ed alla corruzione
Lo sport è un’attività socio-culturale che arricchisce la società e l’amicizia tra le
Nazioni, a condizione di essere praticata lealmente, offrendo agli individui
l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere
soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità e dimostrare
abilità, di interagire socialmente, raggiungere un buono stato di salute divertirsi.
Lo sport è dunque occasione di partecipazione ed assunzione di responsabilità
da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano al suo interno
4. La promozione del Vela giovanile.
I dirigenti degli affiliati e gli allenatori incoraggiano tutte le iniziative volte alla
promozione della Vela fra i giovani agendo, nei rispettivi ambiti, con
riconosciuta responsabilità nel processo di educazione e formazione personale
dell’allievo, in relazione ai cambiamenti biologici e psicologici implicati nel
processo di maturazione individuale. Tutte questa figure favoriscono la
diffusione dei valori di questo sport educando i giovani alla Lealtà, al Rispetto,
alla Riconoscenza, alla Solidarietà, all’Impegno e alla Disciplina.
La Salute, la Sicurezza, il Benessere del giovane sia esso praticante dilettante o
agonista, devono essere anteposti al successo agonistico, alla reputazione della
Società , dell’allenatore.
L’allievo deve essere indirizzato a vivere un’esperienza di sport che lo incoraggi
a vivere , per tutta la vita, una sana attività fisica, mettendo in risalto il piacere
e la soddisfazione di praticare la Vela, evitando di esercitare pressioni indebite
ed imporre aspettative sproporzionate alle effettive possibilità dello stesso
allievo.
5. Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E' fatto divieto ai Tesserati, agli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti
dell'ordinamento federale) di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad
alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una regata o ad
assicurare a chiunque un indebito vantaggio .
6. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute
E' fatto divieto ai Tesserati, agli Affiliati FIV (e agli altri Soggetti
dell'ordinamento federale) di tenere comportamenti in violazione o in contrasto
con la disciplina antidoping in vigore.
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono, comunque, astenersi da qualsiasi condotta atta a recare
pregiudizio alla salute dell'atleta.
7. Principio di non violenza
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che
in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano
apologia.
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere
l'integrità fisica e morale degli avversari durante ed al di fuori delle
competizioni sportive e devono adottare iniziative positive per sensibilizzare il
pubblico delle manifestazioni veliche al rispetto degli atleti, degli equipaggi e
dei relativi sostenitori.
8. Principio di non discriminazione
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in
relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, sesso, all'età, alla religione,
alle opinioni politiche e filosofiche.
9. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione, dell’immagine o della dignità personale di altri soggetti di
organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
La fiducia nei comportamenti della Federazione è fondamento della sua stessa
reputazione, della tradizione e degli alti valori di cui è portatrice.
La comunicazione tra la Federazione e gli Affiliati deve essere chiara, onesta e
trasparente e deve favorire il confronto e lo scambio costante di idee,
competenze ed esperienze maturate col tempo per il complessivo dell’attività
velica nazionale.
10. Gli Atleti
Gli Atleti di ogni livello ed età devono essere trattati con rispetto e dignità. Essi
hanno diritto alla tutela della propria salute e sicurezza; hanno diritto a poter
partecipare a competizioni regolari e hanno altresì diritto ad esprimere le proprie
istanze attraverso i Consiglieri federali in quota atleti che li rappresentano.
Essi promuovono costantemente i valori dell’integrità fisica e morale,
condannano ogni forma di discriminazione e molestia, promuovendo altresì la
tutela della salute, della sicurezza, dell’igiene ed il rispetto dell’ambiente in cui
operano.
Sono tenuti ad allenarsi con impegno e determinazione, secondo le direttive
impartite dagli allenatori, nel rispetto della loro preparazione, conoscenza,
capacità ed esperienza.
Sono tenuti a rispettare la figura del UDR e non contestare polemicamente le
decisioni arbitrali, seguendo unicamente le forme ordinarie di ricorso previste
dall’ordinamento federale.
11. Gli Atleti Federali
L’onore di vestire la maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di
ordine sportivo e morale per gli Atleti tesserati alla Federazione
Tutti gli Atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad
ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la
partecipazione a manifestazioni ufficiali, salvo casi gravi, opportunamente
documentati, che ne impediscano la partecipazione.
Dal momento in cui indossano la maglia Azzurra gli atleti assumono l’obbligo
della più assoluta disciplina e dell’osservanza delle disposizioni federali,
impersonando un modello di comportamento. Quali rappresentanti ufficiali della
Federazione, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità
dentro e fuori i campi di regata, rispettando tutti i principi etici del Codice.
Gli Atleti “Federali” devono - secondo le proprie possibilità fisiche e morali -
tenere alto il prestigio sportivo dell’Italia e della Federazione, affrontando le
competizioni con animo forte, con lealtà e correttezza, impegnandosi al
massimo delle proprie possibilità.
Gli atleti delle rappresentative nazionali devono, in particolare, utilizzare con
responsabilità beni e risorse messi loro a disposizione dalla Federazione,
rispettare le scelte dei Direttori Tecnici e dei Tecnici federali di riferimento.
Con il loro comportamento devono concorrere a creare un clima di sana
competizione sportiva, prestare massimo impegno in occasione di competizioni
ufficiali e raduni, non alterare le proprie prestazioni per condizionare la
selezione degli equipaggi, non creare ipotesi di conflitto tra sponsor istituzionali
e sponsor individuali.
Gli Affiliati sono tenuti a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali
ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei
tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Federali
Eventuali comportamenti scorretti o antisportivi assunti da Atleti Federali
saranno soggetti ad una valutazione dei Direttori Tecnici . La qualifica di
“Atleta Federale” costituisce aggravante nella valutazione di eventuali
mancanze disciplinari e conseguentemente nell’applicazione delle relative
sanzioni.
L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo :
a) non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
b) non si presenta al raduno della Squadra Federale dopo aver dato la propria
disponibilità;
c) si ritira o abbandona la Squadra Federale durante il raduno di preparazione o
durante una manifestazione agonistica, in maniera immotivata.
sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
Gli affiliati di appartenenza degli atleti “Federali” sono tenuti a tenere i contatti
tra gli Organi Federali competenti e gli atleti, al fine di regolare la
partecipazione di questi ultimi a competizioni ufficiali e raduni. A tale
proposito nel rispetto dei rispettivi ruoli, si considerano referenti istituzionali
per i dirigenti societari il Presidente ed i Consiglieri federali, per i tecnici
societari il Direttore Tecnico ed il Commissario Tecnico.
Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere sempre accompagnate da
idonea certificazione che verrà trasmessa al medico federale per l’adozione di
eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva e delle tutela della
salute
12. I Tecnici
I Tecnici hanno la funzione di educare guidare, formare, e allenare gli atleti di
qualunque età, sesso e livello, ai valori della Vela enunciati nel presente Codice
prima che alla tecnica sportiva.
Il Tecnici devono avere un comportamento esemplare che costituisca un
modello positivo per l’atleta. Non devono premiare comportamenti sleali, né
adottarli personalmente, né ignorare quelli adottati da altri.
Il livello di formazione e di qualificazione dei Tecnici deve essere adatto ai
bisogni dell’atleta in funzione del livello sportivo di quest’ultimo.
I Tecnici devono garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti
di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato
agonistico, ad interessi particolari, dell’affiliato e/o federali.
I Tecnici designati responsabili di Classe delle Squadre Federali, quali
rappresentanti ufficiali della Federazione, devono agire con un elevato senso di
responsabilità ed integrità nell’espletamento delle proprie mansioni, rispettando
i più severi principi etici del Codice.
Essi sono tenuti a tenersi in costante aggiornamento rispetto alle tecniche di
allenamento ed apprendimento ed ad informarsi sulle linee guida impartite dalla
Direzione Tecnica federale a cui devono riferirsi per progettare i propri
interventi.
Nell’adempimento del loro ruolo, i Tecnici delle Squadre federali devono altresì
contribuire a creare un clima di armonia e di sana competizione sportiva
all’interno del proprio gruppo e devono poter consentire agli Atleti di agire in
condizioni di pari opportunità in occasione di allenamenti, raduni, selezioni e
competizioni ufficiali.
13. Dovere di riservatezza
Salvo il diritto di adire gli Organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti
dall’ordinamento sportivo, i Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti
operanti nell’ambito della FIV) sono tenuti a non divulgare informazioni
riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti
finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I Tesserati, gli Affiliati egli altri Soggetti operanti nell’ambito della FIV non
devono fornire a terzi informazioni, riservate, da loro detenute, relative alla
Federazione.
14. Principio di imparzialità
I Tesserati e gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
FIV) devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei
confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che
svolgono nell'ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i Tesserati, gli Affiliati
FIV (e gli altri soggetti operanti nell’ambito della FIV) non chiedono né
accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici,
qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo
svolgimento della loro attività velica.
15. Prevenzione dei conflitti di interessi
I Tesserati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della FIV) sono tenuti a
prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo
generale, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi
collegate.
E' fatto divieto ai tesserati effettuare scommesse, direttamente o per interposta
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali
partecipino o per le quali abbiano diretto interesse.
16. Il valore della reciprocità
Il presente Codice Etico è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un
reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno.
La Federazione richiede perciò che ciascun tesserato agisca secondo principi e
regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica, ispirandosi ai Valori ed ai
Principi di comportamento del Codice.
17. Validità e applicazione del codice
Il Codice Etico si applica non solo a tutti i Tesserati, agli Affiliati ed è
conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi soci,
collaboratori e dipendenti ai quali la Federazione richiede, una condotta in linea
con i principi generali cui è ispirato il Codice.
Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.
L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
I tesserati hanno l’obbligo di denunziare al Procuratore Federale fatti che
possano rientrare nelle ipotesi di infrazione o di tentativo di infrazione previste
dalle norme di comportamento del Regolamento di Giustizia.
Ferme restando le prerogative del Garante del Codice di comportamento
sportivo istituito presso il CONI di segnalare d’ufficio o su denuncia del
tesserato di una Federazione, agli Organi di Giustizia federali i casi di sospetta
violazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, gli Organi
di Giustizia federale vigilano sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e
nei Regolamenti federali, nonché sull’osservanza dei principi derivanti
dall’ordinamento giuridico sportivo, dal presente Codice con particolare
riguardo alla tutela del concetto di “fair play”, alla decisa opposizione ad ogni
forma di “illecito sportivo”, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia
fisica che verbale ed alla corruzione (art. Statuto Federale) .
Genova,
Il Presidente Federale
Carlo Crocce
Per Accettazione
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Parliamone. La mia è una semplice domanda, e non vuole essere già una presa di posizione. Ditemi la vostra. E intanto leggetevi il "Codice".
CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO – SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Introduzione
I tesserati della Federazione Italiana Vela, siano essi atleti, tecnici, dirigenti,
ufficiali di gara, che operano in ambito federale e societario , sono tenuti,
quindi, all'osservanza di norme comportamentali, la cui violazione costituisce
inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
Questo Codice di Etica si rivolge a loro e vuole contribuire ad un
comportamento corretto dei vari soggetti federali.
Il Codice esprime i valori di riferimento della Federazione Italiana Vela, gli
impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività connesse alla
vita federale, sia in ambito strettamente sportivo che sociale.
Esso individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità previsti
dello Statuto Federale, nonché dal Regolamento di Giustizia, in accordo con le
disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI .Prevede poi, le
eventuali sanzioni in caso di inosservanza;
Esso è efficace soltanto se tutti coloro che operano nel modo Velico sono
disposti ad assumersi consapevolmente le responsabilità loro attribuite.
1.La missione
La Federazione Italiana Vela, nel perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nel proprio Statuto, ha la missione di diffondere ed alimentare la
condivisione dei valori della Vela, improntando la propria azione a
comportamenti corretti e leali in ogni ambito della vita federale, impegnata a
sviluppare un rapporto cooperativo e fiduciario con i suoi tesserati.
Il presente Codice si fonda sul principio che il richiamo a Valori quali Lealtà,
Correttezza, Riconoscenza, Rispetto, Fair Play1, Uguaglianza e Meritocrazia,
non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale nell’attività sportiva in
senso stretto ed in ogni fase della gestione del settore sportivo, applicabile a tutti
i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico.
Codice di Comportamento Etico Sportivo FIV approvato con delibera del CF n.
del
Il quadro delle disposizioni richiamate sono rivolte ai praticanti di questo sport
di tutte le età, agli allenatori, ai genitori, ai dirigenti, ai giornalisti, ai medici,
agli Ufficiali di regata tesserati o non ma, che hanno un’influenza diretta o
indiretta sulla partecipazione alla pratica sportiva della vela, a salvaguardia dei
fondamenti dello spirito sportivo .
L’osservanza del Codice Etico contribuisce a determinare ed attuare decisioni e
comportamenti senza frizioni ed esercizi eccessivi dell'autorità.
2. Osservanza della disciplina sportiva
I Tesserati, gli Affiliati (e gli altri Soggetti dell’ordinamento federale) sono
tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di giustizia, nonché
delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dalla Federazione. Essi sono
tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi
ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il
rispetto della normativa vigente.
I tesserati, gli affiliati operanti nell’ambito della FIV collaborano alla corretta
applicazione delle normative vigenti. Essi comunicano agli uffici competenti
ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività
sportiva e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.
Gli affiliati rispondono dei comportamenti adottati, da parte dei propri tesserati,
dirigenti o soci e adottano codici organizzativi idonei alla prevenzione di illeciti.
3. Principio di Lealtà e Fair Play
I Tesserati, gli Affiliati e gli altri Soggetti dell'ordinamento federale devono
comportarsi secondo i principi di Lealtà, Correttezza, Rispetto e Fair Play in
ogni funzione, prestazione o azione comunque riferibile all'attività velica e
genericamente sportiva, cooperando attivamente all’ ordinata e civile
convivenza sportiva.
Il concetto di Fair Play non consiste semplicemente nel rispetto delle regole, ma
include i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo.
Comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la
lotta al doping, alla violenza sia fisica che verbale, a molestie sessuali e abusi
verso i bambini, verso i giovani e verso le donne, allo sfruttamento, alla
diseguaglianza delle opportunità, ed alla corruzione
Lo sport è un’attività socio-culturale che arricchisce la società e l’amicizia tra le
Nazioni, a condizione di essere praticata lealmente, offrendo agli individui
l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere
soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità e dimostrare
abilità, di interagire socialmente, raggiungere un buono stato di salute divertirsi.
Lo sport è dunque occasione di partecipazione ed assunzione di responsabilità
da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano al suo interno
4. La promozione del Vela giovanile.
I dirigenti degli affiliati e gli allenatori incoraggiano tutte le iniziative volte alla
promozione della Vela fra i giovani agendo, nei rispettivi ambiti, con
riconosciuta responsabilità nel processo di educazione e formazione personale
dell’allievo, in relazione ai cambiamenti biologici e psicologici implicati nel
processo di maturazione individuale. Tutte questa figure favoriscono la
diffusione dei valori di questo sport educando i giovani alla Lealtà, al Rispetto,
alla Riconoscenza, alla Solidarietà, all’Impegno e alla Disciplina.
La Salute, la Sicurezza, il Benessere del giovane sia esso praticante dilettante o
agonista, devono essere anteposti al successo agonistico, alla reputazione della
Società , dell’allenatore.
L’allievo deve essere indirizzato a vivere un’esperienza di sport che lo incoraggi
a vivere , per tutta la vita, una sana attività fisica, mettendo in risalto il piacere
e la soddisfazione di praticare la Vela, evitando di esercitare pressioni indebite
ed imporre aspettative sproporzionate alle effettive possibilità dello stesso
allievo.
5. Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E' fatto divieto ai Tesserati, agli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti
dell'ordinamento federale) di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad
alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una regata o ad
assicurare a chiunque un indebito vantaggio .
6. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute
E' fatto divieto ai Tesserati, agli Affiliati FIV (e agli altri Soggetti
dell'ordinamento federale) di tenere comportamenti in violazione o in contrasto
con la disciplina antidoping in vigore.
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono, comunque, astenersi da qualsiasi condotta atta a recare
pregiudizio alla salute dell'atleta.
7. Principio di non violenza
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che
in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano
apologia.
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere
l'integrità fisica e morale degli avversari durante ed al di fuori delle
competizioni sportive e devono adottare iniziative positive per sensibilizzare il
pubblico delle manifestazioni veliche al rispetto degli atleti, degli equipaggi e
dei relativi sostenitori.
8. Principio di non discriminazione
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in
relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, sesso, all'età, alla religione,
alle opinioni politiche e filosofiche.
9. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
Federazione) non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione, dell’immagine o della dignità personale di altri soggetti di
organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
La fiducia nei comportamenti della Federazione è fondamento della sua stessa
reputazione, della tradizione e degli alti valori di cui è portatrice.
La comunicazione tra la Federazione e gli Affiliati deve essere chiara, onesta e
trasparente e deve favorire il confronto e lo scambio costante di idee,
competenze ed esperienze maturate col tempo per il complessivo dell’attività
velica nazionale.
10. Gli Atleti
Gli Atleti di ogni livello ed età devono essere trattati con rispetto e dignità. Essi
hanno diritto alla tutela della propria salute e sicurezza; hanno diritto a poter
partecipare a competizioni regolari e hanno altresì diritto ad esprimere le proprie
istanze attraverso i Consiglieri federali in quota atleti che li rappresentano.
Essi promuovono costantemente i valori dell’integrità fisica e morale,
condannano ogni forma di discriminazione e molestia, promuovendo altresì la
tutela della salute, della sicurezza, dell’igiene ed il rispetto dell’ambiente in cui
operano.
Sono tenuti ad allenarsi con impegno e determinazione, secondo le direttive
impartite dagli allenatori, nel rispetto della loro preparazione, conoscenza,
capacità ed esperienza.
Sono tenuti a rispettare la figura del UDR e non contestare polemicamente le
decisioni arbitrali, seguendo unicamente le forme ordinarie di ricorso previste
dall’ordinamento federale.
11. Gli Atleti Federali
L’onore di vestire la maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di
ordine sportivo e morale per gli Atleti tesserati alla Federazione
Tutti gli Atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad
ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la
partecipazione a manifestazioni ufficiali, salvo casi gravi, opportunamente
documentati, che ne impediscano la partecipazione.
Dal momento in cui indossano la maglia Azzurra gli atleti assumono l’obbligo
della più assoluta disciplina e dell’osservanza delle disposizioni federali,
impersonando un modello di comportamento. Quali rappresentanti ufficiali della
Federazione, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità
dentro e fuori i campi di regata, rispettando tutti i principi etici del Codice.
Gli Atleti “Federali” devono - secondo le proprie possibilità fisiche e morali -
tenere alto il prestigio sportivo dell’Italia e della Federazione, affrontando le
competizioni con animo forte, con lealtà e correttezza, impegnandosi al
massimo delle proprie possibilità.
Gli atleti delle rappresentative nazionali devono, in particolare, utilizzare con
responsabilità beni e risorse messi loro a disposizione dalla Federazione,
rispettare le scelte dei Direttori Tecnici e dei Tecnici federali di riferimento.
Con il loro comportamento devono concorrere a creare un clima di sana
competizione sportiva, prestare massimo impegno in occasione di competizioni
ufficiali e raduni, non alterare le proprie prestazioni per condizionare la
selezione degli equipaggi, non creare ipotesi di conflitto tra sponsor istituzionali
e sponsor individuali.
Gli Affiliati sono tenuti a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali
ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei
tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Federali
Eventuali comportamenti scorretti o antisportivi assunti da Atleti Federali
saranno soggetti ad una valutazione dei Direttori Tecnici . La qualifica di
“Atleta Federale” costituisce aggravante nella valutazione di eventuali
mancanze disciplinari e conseguentemente nell’applicazione delle relative
sanzioni.
L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo :
a) non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
b) non si presenta al raduno della Squadra Federale dopo aver dato la propria
disponibilità;
c) si ritira o abbandona la Squadra Federale durante il raduno di preparazione o
durante una manifestazione agonistica, in maniera immotivata.
sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
Gli affiliati di appartenenza degli atleti “Federali” sono tenuti a tenere i contatti
tra gli Organi Federali competenti e gli atleti, al fine di regolare la
partecipazione di questi ultimi a competizioni ufficiali e raduni. A tale
proposito nel rispetto dei rispettivi ruoli, si considerano referenti istituzionali
per i dirigenti societari il Presidente ed i Consiglieri federali, per i tecnici
societari il Direttore Tecnico ed il Commissario Tecnico.
Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere sempre accompagnate da
idonea certificazione che verrà trasmessa al medico federale per l’adozione di
eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva e delle tutela della
salute
12. I Tecnici
I Tecnici hanno la funzione di educare guidare, formare, e allenare gli atleti di
qualunque età, sesso e livello, ai valori della Vela enunciati nel presente Codice
prima che alla tecnica sportiva.
Il Tecnici devono avere un comportamento esemplare che costituisca un
modello positivo per l’atleta. Non devono premiare comportamenti sleali, né
adottarli personalmente, né ignorare quelli adottati da altri.
Il livello di formazione e di qualificazione dei Tecnici deve essere adatto ai
bisogni dell’atleta in funzione del livello sportivo di quest’ultimo.
I Tecnici devono garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti
di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato
agonistico, ad interessi particolari, dell’affiliato e/o federali.
I Tecnici designati responsabili di Classe delle Squadre Federali, quali
rappresentanti ufficiali della Federazione, devono agire con un elevato senso di
responsabilità ed integrità nell’espletamento delle proprie mansioni, rispettando
i più severi principi etici del Codice.
Essi sono tenuti a tenersi in costante aggiornamento rispetto alle tecniche di
allenamento ed apprendimento ed ad informarsi sulle linee guida impartite dalla
Direzione Tecnica federale a cui devono riferirsi per progettare i propri
interventi.
Nell’adempimento del loro ruolo, i Tecnici delle Squadre federali devono altresì
contribuire a creare un clima di armonia e di sana competizione sportiva
all’interno del proprio gruppo e devono poter consentire agli Atleti di agire in
condizioni di pari opportunità in occasione di allenamenti, raduni, selezioni e
competizioni ufficiali.
13. Dovere di riservatezza
Salvo il diritto di adire gli Organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti
dall’ordinamento sportivo, i Tesserati, gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti
operanti nell’ambito della FIV) sono tenuti a non divulgare informazioni
riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti
finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I Tesserati, gli Affiliati egli altri Soggetti operanti nell’ambito della FIV non
devono fornire a terzi informazioni, riservate, da loro detenute, relative alla
Federazione.
14. Principio di imparzialità
I Tesserati e gli Affiliati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della
FIV) devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei
confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che
svolgono nell'ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i Tesserati, gli Affiliati
FIV (e gli altri soggetti operanti nell’ambito della FIV) non chiedono né
accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici,
qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo
svolgimento della loro attività velica.
15. Prevenzione dei conflitti di interessi
I Tesserati FIV (e gli altri Soggetti operanti nell’ambito della FIV) sono tenuti a
prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo
generale, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi
collegate.
E' fatto divieto ai tesserati effettuare scommesse, direttamente o per interposta
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali
partecipino o per le quali abbiano diretto interesse.
16. Il valore della reciprocità
Il presente Codice Etico è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un
reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno.
La Federazione richiede perciò che ciascun tesserato agisca secondo principi e
regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica, ispirandosi ai Valori ed ai
Principi di comportamento del Codice.
17. Validità e applicazione del codice
Il Codice Etico si applica non solo a tutti i Tesserati, agli Affiliati ed è
conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi soci,
collaboratori e dipendenti ai quali la Federazione richiede, una condotta in linea
con i principi generali cui è ispirato il Codice.
Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.
L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
I tesserati hanno l’obbligo di denunziare al Procuratore Federale fatti che
possano rientrare nelle ipotesi di infrazione o di tentativo di infrazione previste
dalle norme di comportamento del Regolamento di Giustizia.
Ferme restando le prerogative del Garante del Codice di comportamento
sportivo istituito presso il CONI di segnalare d’ufficio o su denuncia del
tesserato di una Federazione, agli Organi di Giustizia federali i casi di sospetta
violazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, gli Organi
di Giustizia federale vigilano sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e
nei Regolamenti federali, nonché sull’osservanza dei principi derivanti
dall’ordinamento giuridico sportivo, dal presente Codice con particolare
riguardo alla tutela del concetto di “fair play”, alla decisa opposizione ad ogni
forma di “illecito sportivo”, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia
fisica che verbale ed alla corruzione (art. Statuto Federale) .
Genova,
Il Presidente Federale
Carlo Crocce
Per Accettazione
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Rinaldo Agostini (non verificato)
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