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Costanzo (non verificato)

Caro Giovanni, nella magnifica elencazione (applicata solo a piacere) ti sei dimenticato il fondamentale articolo Art. 1 - Costituzione 1 - La Federazione Italiana Vela, di seguito FIV, fondata a Genova in data 13 aprile 1927 con la denominazione di Reale Federazione Italiana Vela, è costituita dalle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, dagli altri enti e organismi sportivi, ivi compresi i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, tutti di seguito denominati Affiliati, che senza fini di lucro svolgono e praticano in Italia l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela e che abbiano ottenuto l'affiliazione ad essa, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati o adottati dalla Federazione. Tradotto: la FIV è delle Società, non le Società della FIV. Inoltre: Art. 57 - Incompatibilità 1 - La carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIV; è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. 31 2 - La carica di Presidente Federale è altresì incompatibile con ogni altra carica di nomina federale e con ogni altra carica sociale elettiva o di nomina nell'ambito della FIV; non è peraltro incompatibile con le cariche sociali rivestite nell'ambito di società ed associazioni veliche di carattere storico sorte prima dell'istituzione del CONI, i cui risalutati hanno dato particolare lustro al movimento sportivo nazionale e Internazionale. Come si dice, la moglie di Cesare deve essere più retta delle altre mogli. Buon Vento Giovanni sperando di incontrarti presto