Anzitutto ti ringrazio per l'equilibrio e la completezza dell'informazione che purtroppo fatico a a trovare nelle testate nazionali, ed é rarissima in quelli "di categoria" o " di settore".
In secondo luogo vorrei aggiungere che nella norma Manca questo comma:
4. La tassa di cui al comma 2 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui alcomma 3 (il comma 4 di questo articol) che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
Mi sembra sia un vantaggio enorme per le unità a vela.
Collegamento permanente,
03/10/2016 16:13