Storia | Crociera > Charter

31/05/2012 - 21:26

Ultima circolare a 24 ore dalla scadenza...

Tassa barche
last-minute!

Emanata il 30 maggio dall'Agenzia delle Entrate la circolare interpretativa sul pagamento della tassa di possesso di unità da diporto, che va pagata entro oggi 31 maggio
 
Con Circolare 16/E del 30 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul pagamento della tassa di possesso imbarcazioni e navi da diporto grazie ad un lavoro di confronto con Ucina Confindustria Nautica che ha raccolto i numerosi quesiti pervenuti dagli associati.
 
Nel merito, il provvedimento chiarisce innanzitutto una delle questioni più spinose per le aziende che hanno ritirato - riscattando il leasing -  un'unità usata. In questo caso l'Agenzia stabilisce che la tassa non è dovuta per "le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove", come non lo è per le barche per le quali i cantieri o i distributori abbiano un mandato di vendita.
 
L'esclusione per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio è inoltre estesa a tutte le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali previste dal Codice della Nautica (articolo 2 del D. Lgs n. 171 del 2005), anche insegnamento professionale della navigazione da diporto e  immersioni subacquee.
 
Importanti risultati anche per i diportisti. Innanzitutto, per la determinazione della lunghezza delle unità, l'esclusione delle appendici è estesa anche agli scafi costruiti antecedentemente all'obbligo di marcatura CE (previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666). Quindi occorre fare riferimento per alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse piattaforme da bagno, delfiniera, ecc.
 
Circa il pagamento, è stato ottenuto l'importo frazionato per l'acquisto successivo al 1° maggio, diversamente gli acquisti nella seconda metà dell'anno sarebbero stati penalizzati. Il versamento della tassa va dunque effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo. Qualora il presupposto per l'applicazione si verifichi successivamente al 1° maggio, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, rapportando l'importo annuo al periodo che decorre dalla data di acquisto fino al 30 aprile dell'anno seguente.
 
Per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento e per il calcolo della tassa occorre fare riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo della proprietà. Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o detentori dell'imbarcazione sono tenuti in solido al versamento della tassa. Nel caso in cui l'unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento, la tassa versata non può essere restituita, ma il nuovo acquirente non deve corrisponderla nuovamente per il medesimo periodo.
 
Per i contratti di locazione, locazione finanziaria e noleggio di durata inferiore all'anno (fa fede il giorno di inizio della prestazione), la tassa è dovuta per il periodo di durata e va è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto. In questo caso obbligata non è l'impresa, che è esente, ma l'utilizzatore.

Commenti

AnonimovALTER m... (non verificato)

desidero esporvi un quesito. Un cittadino italiano, residente in Italia, ha una imbarcazione battente bandiera Francese. Per questa imbarcazione paga regolarmente la tassa nel Paese dove è immatricolata. La nuova imposta deve essere pagata nella totalità o per differenza, detraendo cioè quanto pagato nel paese dove è immatricolata? Nel primo caso si evidenzia una doppia tassazione in contrasto con le regole comunitarie e con, in particolare, la convenzione siglata con la Francia contro la doppia imposizione fiscale.