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04/11/2017 - 17:54

Dubbi da sciogliere

Istruttore di vela, è professione?

NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO - E' stato approvato dalle Camere, ora serve solo l'ok definitivo del Governo. Anticipazioni e commenti: in molti si prendono meriti per un successo. Cerchiamo di capire come stanno le cose. Soprattutto per la nuova figura professionale dell'Istruttore di Vela

 

Nella parte bassa di questo post trovate l'ampio e dettagliato resoconto da UCINA Confindustria Nautica sul nuovo Codice della Nautica in dirittura d'arrivo per diventare legge dello Stato. Punto per punto ci sono le novità, cosa cambia per gli utenti del mare, i diportisti, e ancor di più per chi lavora sul mare con varie professioni. Oltre a UCINA, alcune associazioni di categoria si sono unite e alleate (è stato creato un coordinamento) per fare pressione su Governo e Parlamento, suggerire e ottenere (in gran parte) norme favorevoli alla nautica e a chi vi lavora, sul nuovo testo di riferimento.

I temi e gli articoli sono tanti (è un Codice) e quindi servirà tempo per approfondire, anche oltre al report di UCINA riportato qui sotto. Ma è innegabile che al mondo della vela interessa tantissimo, più di ogni altro aspetto, la ventilata - e a quanto pare verificata - riforma della figura dell'Istruttore di Vela. Cerchiamo di fare il punto: intanto va precisato che il testo non è ancora pubblico, lo sarà dopo la promulgazione. Altro aspetto da considerare, prima di fare valutazioni positive o negative sulle norme, è che come molte leggi italiane, necessiterà per diventare operativa del Regolamento di attuazione. Croce e delizia del sistema legislativo italiano, tempo previsto per averlo intorno ai 6 mesi a essere ottimisti (in alcuni casi ci sono voluti tre anni), dunque sarà un miracolo fare in tempo per la prossima stagione estiva.

Cosa dice il nuovo Codice sulla figura dell'Istruttore di Vela? In attesa di leggere il testo, come si diceva, e stando a chi ha contribuito a redigere il Codice, nonchè a quanto scritto nell'analisi di UCINA (qua sotto, il punto è il numero 16, Formazione e Scuole), a quanto pare una legge italiana riconoscerà la figura dell'Istruttore di Vela come una vera e propria professione. Dal punto di vista giuridico e amministrativo un passo avanti notevole. Nella nostra inchiesta sulla vela giovanilel ricorderete che gli Istruttori lamentavano scarse garanzie, riferimenti istituzionali, insomma non si ritenevano trattati come figura professionale. Col nuovo Codice, le cose potrebbero cambiare. Sottolineiamo "potrebbero", perchè non abbiamo letto e perchè si dovrà attendere i famosi Regolamenti attuativi...

NEI PROSSIMI GIORNI SU SAILY TV UN IMPORTANTE APPROFONDIMENTO SU NUOVO CODICE E ISTRUTTORI DI VELA

Ma intanto si può dire qualcosa. Da qualche parte si sono lette dichiarazioni secondo cui la figura dell'Istruttore di Vela sostituirà quella esistente di Esperto Velista. Fonti vicine al team che ha scritto il Codice smentiscono: questo non c'è scritto. La volontà del legislatore - è chiarito dalle stesse fonti - è quella di riconoscere la figura, al pari del "maestro di sci" o di quello del tennis. Per questo ci sarà il ricorso a un apposito albo professionale. E l'iter per diventare Istruttori? E come sarà gestito questo albo (che il Codice chiama Elenco)? A quanto pare il Codice si rimetterà al CONI e più in generale a criteri europei. Può essere, se confermata, una buona notizia: il CONI in materia assegna chiaramente la competenza alla Federvela, che del resto già emette e pubblica gli albi dei suoi Istruttori di Vela, accessibili a chiunque.

Il Codice interviene anche sulle scuole nautiche (ma si riferisce prevalentemente a quelle che rilasciano patenti) e sanziona quelle "abusive". C'è una annosa querelle tra alcune associazioni che riuniscono le scuole nautiche per patenti riconosciute e altre associazioni (tra cui la stessa Lega Navale Italiana) e speriamo il Codice aiuti a superarla con buona pace di tutti.

Apprendiamo anche - con sollievo - che il nuovo albo (quando e come prenderà vigore) non ripartirà da zero, ma recepirà gli elenchi esistenti: in sostanza gli attuali Istruttori di vela FIV in qualche modo entreranno di diritto nell'albo. Leggeremo poi bene cosa dice il Codice su come si diventa Istruttori di vela, consdierando che la FIV ha già un iter ben preciso, approvato CONI e con criteri europei.

Messa così, la novità sta dunque "solo" nella definizione di figura professionale, nel suo riconoscimento giuridico. Le conseguenze sono tutte da creare, e su questo si dovrà lavorare molto nei decreti attuativi. Ciò che sta a cuore agli Istruttori è la solidità del loro rapporto professionale (per l'appunto) con i "datori di lavoro" e i clienti, gli utenti; e anche le prospettive previdenziali (oggi un Istruttore di vela non ha diritto alla pensione per il proprio lavoro). Questi sono i punti salienti, non gli albi e l'iter per accedervi, che sono invece a rischio di ulteriore burocratizzazione. Staremo dunque a vedere, con gli occhi bene aperti.

Un aspetto non proprio tranquillizzante è che la Federazione Italiana Vela non è stata molto presente sui vari tavoli che hanno portato al nuovo Codice. Tranne una fugace apparizione della prima ora, in seguito la FIV è rimasta defilata. E su un tema centrale come quello della figura dell'Istruttore di vela è invece fondamentale che la FIV faccia pesare la sua presenza, la sua storia, le sue competenze. Insieme agli stessi Istruttori. Siamo ancora in tempo: la FIV sia parte in causa nel dettaglio dei Regolamenti attuativi: anche in collaborazione con la stessa UCINA.

UN CHIARIMENTO NECESSARIO SUL RUOLO EFFETTIVO DELLA FIV (ore 21) - Abbiamo scritto che la FIV è stata quasi assente dal processo di formazione del Codice, e dai tavoli consulenziali relativi. Adesso alcune voci interne alla FIV ci chiariscono che non è così. Nelle prime riunioni la Federvela è stata presente con il vicepresidente Alessandro Mei e con Walter Cavallucci, poi in altre riunioni è stato presenre Guido Ricetto, poi ancora Mei e infine lo stesso presidente Francesco Ettorre. Inoltre - ci viene sottolineato - sui temi delle scuole nautiche e dell'Istruttore di vela sono state accolte proprio le osservazioni richieste alla FIV dal Ministero e puntualmente fornite.

Sull'intera vicenda come detto ci promettiamo di tornare con tutti i dettagli e le precisazioni del caso. Anche perchè la comunicazione si conferma un elemento chiave, se è vero come detto che tanti si prendono meriti di aver contribuito a scrivere la legge. E ancor più considerando che la FIV, come istituzione sportiva e membro CONI, è tra quelli che rappresentano proprio l'utenza, in mezzo a molte sigle che invece esprimono più le voci delle aziende e degli operatori del settore.

L'ANALISI DI UCINA, PUNTO PER PUNTO SUL NUOVO CODICE

In attesa che il testo definitivo del nuovo Codice della Nautica sia reso disponibile (l’iter prevede, infatti, che il testo venga pubblicato dopo la ‘bollinatura’, ovvero dopo che la Ragioneria dello Stato avrà apposto il visto di conformità e copertura economica), abbiamo riassunto le principali novità del testo di riforma del Codice della nautica. Abbiamo, inoltre, sintetizzato la storia dell’attività istituzionale che UCINA Confindustria Nautica insieme a ASSILEA, ASSOMARINAS, ASSONAT-CONFCOMMERCIO, CONFARCA ha portato avanti dal 2013 ad oggi per giungere al testo attuale che accoglie le principali richieste di integrazione avanzate dalle cinque principali associazioni di categoria.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA 2017 - Indice:1) Ambito di applicazione 2)Unità da diporto 3)Iscrizioni 4) Documenti 5) Dotazioni di soccorso 6) Controlli 7) Attività commerciali 8) Passenger Yacht Code italiano 9) Noleggio occasionale 10) Targa prova 11) Prove tecniche 12) Motorizzazioni GPL 13) Titoli professionali 14) Mediazione 15) Formazione e scuole 16) Cultura 17) Patenti 18) Portualità 19) Sanzioni 20) La storia

1) AMBITO DI APPLICAZIONE - Il nuovo Codice della nautica dà pari dignità alla navigazione commerciale da diporto rispetto a quella senza fini di lucro, viene introdotta la dicitura inglese “commercial yacht” e si stabilisce che, per le navi da diporto iscritte al Registro Internazionale (Superyacht), la disciplina generale è quella del nuovo Codice stesso. In questo modo viene superato il peccato originale di un testo normativo nato per le unità private e che marginalmente aveva introdotto il loro impiego per “finalità commerciali”.

2) UNITA’ da DIPORTO - Viene introdotta la definizione per le moto d’acqua, rimangono immutate le definizioni di natanti e imbarcazioni (< 24m), mentre le navi da diporto ( > 24 m) sono ora suddivise in: – navi da diporto maggiori (> 500GT) – navi da diporto minori (fino a 500 GT) – navi da diporto maggiori storiche (con più di 50 anni e fino a 100 GT). Viene abolito il riferimento ai registri cartacei, in vista dell’adozione dell’Archivio telematico per gli atti inerenti la proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telematico del Diportista (STED). Sarà lo STED a rilasciare la licenza di navigazione, procedendo anche agli aggiornamenti (cambio proprietà, residenza, nomina di armatore, ipoteca, leasing, ecc.), mediante specifici tagliandi. Svolgerà anche le procedure riguardanti il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea e per il rilascio della nuova licenza provvisoria. Si introducono procedure telematiche anche per la perdita di possesso dell’unità da di porto. Viene inoltre ammesso alle operazioni di iscrizione anche l’utilizzatore in leasing (precedentemente poteva operare solo la banca/finanziaria) e si disciplina la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.

3) ISCRIZIONI - Per le navi da diporto (> 24 metri) si introduce l’iscrizione provvisoria con: – l’attestazione di stazza (provvisoria) rilasciata dal registro di provenienza, – la semplice attestazione dell’avvio delle procedure di cancellazione dal registro di provenienza, – anche senza ulteriore titolo di proprietà (ma con la presentazione di fattura o ricevuta). Si introduce una norma specifica per l’iscrizione (facoltativa) delle navi adibite a noleggio al Registro internazionale, con documenti semplificati (licenza di navigazione e ruolino equipaggio) e un solo libro di bordo. Per le imbarcazioni da diporto è prevista l’iscrizione provvisoria e sono definite le procedure per le unità prive di marcatura CE. Anche queste possono beneficiare di una licenza di navigazione provvisoria sulla base della presentazione dei documenti essenziali. Ovviamente i natanti sono esclusi dalla registrazione obbligatoria nell’archivio telematico, ma possono accedervi facoltativamente. Nel Regolamento di attuazione è prevista l’individuazione di procedure semplificate per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi da diporto nel Registro navi in costruzione.

4) DOCUMENTI - Il rilascio dei documenti ad opera dello Sportello telematico ha un termine di 20 giorni, ridotti a 7 giorni per i duplicati, e la ricevuta della presentazione dei documenti per l’iscrizione vale come licenza di navigazione sostitutiva. I cittadini residenti nella UE (anche italiani) acquisiscono la possibilità di mantenere bandiera italiana indicando semplicemente un domiciliatario (prima dovevano recarsi presso il Consolato). Per la vendita all’estero di unità italiane, la cosiddetta dismissione di bandiera, si prevede finalmente un termine, fissato in 30 giorni, allo spirare dei quali vale il criterio del silenzio assenso. Viene introdotta una dichiarazione di armatore, con una procedura semplificata rispetto a quella oggi prevista dal Codice della navigazione, e la sua trascrizione tramite registro telematico. E’ prevista la limitazione della responsabilità dell’armatore di unità > 300 t.

5) DOTAZIONI DI SOCCORSO Il nuovo Codice rinvia al Regolamento di attuazione per l’aggiornamento delle dotazioni di soccorso delle unità da diporto e delle navi iscritte al registro Internazionale, con specifico riferimento: – alle condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza – l’individuazione dei mezzi di salvataggio – l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione – le dotazioni di sicurezza minime. Per quanto riguarda gli apparati VHF, resta ferma la validità delle licenze di esercizio già rilasciate per le imbarcazioni da diporto e si prevede l’esclusione di qualsiasi esame per l’impiego di VHF sui natanti.

6) CONTROLLI Il Bollino blu (oggi frutto di una direttiva del Ministro) diventa legge. Il rilascio dell’adesivo, a esito favorevole di un controllo, al fine di evitarne la duplicazione prevede: – l’estensione del rilascio anche alle unità commerciali – il rilascio anche preventivo – la validità per tutta la stagione balneare (giugno /settembre). Il collegamento dei controlli in mare al Registro Telematico e all’Anagrafe Telematica patenti contribuirà a evitarne la ripetizione. Prevista inoltre la semplificazione di “arrivi e partenze” per le navi da diporto commerciali con bandiera extra UE e l’espletamento per via telematica tramite il raccomandatario marittimo.

7) ATTIVITA’ COMMERCIALI - Le attività commerciali del diporto sono ampliate con l’inclusione dell’assistenza all’ormeggio nelle strutture della portualità turistica e dell’assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni (< 24m). Per l’iscrizione al Registro internazionale è finalmente rimosso il limite 1.000 t, rendendolo estremamente competitivo, e si prevede la facoltà per l’armatore di richiedere documenti semplificati. L’utilizzo commerciale delle unità da diporto potrà essere annotata tramite Archivio telematico: si prevede la dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dell’attività svolta; si prevede inoltre una successiva ridefinizione del certificato di idoneità al noleggio per le imbarcazioni da attuarsi nel Regolamento di attuazione. Vengono cancellate le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa che esercita il noleggio. Il Codice chiarisce che la comunicazione relativa all’unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia. Si introduce il riferimento all’attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni (una sorta di mini guida pratica alle manovre e all’uso della barca, che sarà disciplinata dal Regolamento di attuazione) per le unità in locazione.

8) PASSENGER YACHT CODE ITALIANO - Al fine di introdurre anche nella legislazione italiana requisiti e standard per le unità da diporto che trasportano più di dodici, ma non più di trentasei passeggeri, viene prevista l’adozione di un apposito regolamento.

9) NOLEGGIO OCCASIONALE - E’ limitato alla bandiera nazionale e si introduce l’obbligo di presenza a bordo del contratto. Nel Regolamento di attuazione è prevista la semplificazione delle procedure di comunicazione informatica.

10) TARGA PROVA - Il rilascio della “targa prova” ad opera dello Sportello telematico coincide con l’estensione del suo uso anche a eventi espositivi privati (oltre che ai Saloni), la definizione quale attività commerciale e l’ampliamento dei beneficiari che con il nuovo Codice includono anche i mediatori, aziende di assemblaggio e allestitori. La durata dell’autorizzazione è biennale, è valida anche per le acque straniere e, a richiesta, è rilasciata anche in lingua inglese. Per la conduzione è prevista la sola patente nautica, ove prevista dall’unità.

11) PROVE TECNICHE - Per le verifiche tecniche delle navi da diporto è previsto l’obbligo di una persona in possesso del first aid per la navigazione entro 3 ore da una postazione medica, in sostituzione del medico a bordo richiesto oggi da diverse Capitanerie.

12) MOTORIZZAZIONI GPL - Il regolamento di attuazione conterrà anche la normativa tecnica per l’installazione o la riconversione di motori marini a GPL, stabilendo la responsabilità del refitter.

13) TITOLI PROFESSIONALI - Si introduce un nuovo titolo professionale nazionale quello di “ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe” specifico per il diporto e semplificato, svincolato dalla convenzione internazionale STCW, che si affianca a quelli esistenti.

14) MEDIAZIONE - E’ istituita la figura professionale del mediatore del diporto, per i contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio. L’abilitazione è rilasciata a seguito di un esame specifico (non più quello da mediatore marittimo). Si prevede inoltre la possibilità per il mediatore di esercitare anche il ruolo di rivenditore (dealer) per i cantieri.

15) FORMAZIONE E SCUOLE - Art. 49 quinques e sexies: viene disciplinata la figura dell’istruttore di vela professionale, con iscrizione in apposito Elenco Nazionale. I requisiti di base sono: essere cittadini dell’Unione Europea, avere l’età minima di 18 anni), titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela rilasciato da organismo rilasciato da organismo riconosciuto (dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana). A parte questo è necessario il possesso di di requisiti psicofisici e morali, non aver subito condanne penali.

Viene inoltre disciplinata con l’art. 49-septies del nuovo Codice l’attività di scuola nautica, che prevede la sola SCIA per l’inizio dell’attività – e quello di centro di formazione (art. 49 octies: circoli sportivi e associazioni). Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche e i circoli sportivi e associazioni, gli ufficiali di coperta STCW, l’ufficiale di navigazione del diporto, gli ufficiali superiori delle CP in pensione, i patentati da almeno dieci anni, i docenti degli istituti tecnici. E’ prevista una norma specifica sull’esercizio abusivo della professione.

16) CULTURA - Art. 52: si introduce presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la giornata del mare, l’11 aprile di ogni anno, nella quale deve essere posto in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Specifici progetti formativi possono essere realizzati dalle associazioni nazionali della nautica e federazioni sportive.

17) PATENTI - Art. 39: Si introduce la possibilità di una patente limitata D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, e l’anagrafe delle patenti. Con il regolamento di attuazione del nuovo Codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

18) PORTUALITA’ - Viene disciplinato il transito, con una modalità meno punitiva per il concessionario di quella inizialmente prevista. L’accosto gratuito è concesso fino a 4 ore (massimo 3 volte nel mese), nella fascia diurna stabilita dal concessionario stesso. Le tariffe del transito sono pubbliche. La riserva di posti al transito è fissata dalla legge in funzione del numero di ormeggi da giugno a settembre ed è fissata all’8% del totale nel resto dell’anno. I posti riservati per i portatori di handicap prevedono un meccanismo dinamico che consente comunque il loro utilizzo qualora non prenotati o occupati dai primi aventi diritto. I porti a secco vengono equiparati alle altre strutture della portualità turistica del c.d. decreto Burlando, con una riserva per questa destinazione nell’ambito dei beni del demanio marittimo che ne garantisca anche la fruizione pubblica. Si prevede l’installazione dei campi boa nelle aree marine protette, con una riserva del 15% degli ormeggi per le unità a vela.

19) SANZIONI Sono elevate tutte le sanzioni pecuniarie, ammettendo il pagamento di 1/3 del massimo o del doppio del minimo (nella misura più favorevole), ulteriormente ridotto del 30% se versato entro 5 gg. Viene introdotto il reato di danno ambientale.

20) LA STORIA - L’attività di sensibilizzazione politica svolta da UCINA Confindustria Nautica, nel 2015 ha portato all’approvazione definitiva della Legge di delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto. Nel 2016 sono stati istituiti 12 tavoli tecnici di lavoro presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti. UCINA Confindustria Nautica, unica rappresentativa accreditata a tutti i tavoli, ha svolto un ruolo di coordinamento fra le altre Associazioni e le Amministrazioni per l’elaborazione dello schema di riforma, conclusa nel novembre 2016.

Lo schema è stato licenziato nel gennaio 2017 e inviato agli uffici del Ministro, dove ha subito diverse modifiche ed è stato inviato all’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri e da Palazzo Chigi alle Camere. E’ quindi iniziato un confronto diretto fra UCINA Confindustria Nautica e l’Ufficio Legislativo del MIT al fine di approntare al testo le necessarie integrazioni, attività che è proseguita con l’iter parlamentare con l’audizione al Senato di UCINA Confindustria Nautica (3 ottobre scorso) nel corso della quale Maurizio Balducci, vice presidente dell’Associazione di categoria e Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali, hanno presentato le ultime richieste di modifica del testo, successivamente depositate anche al Consiglio di Stato.

Fra tutte, la necessità di recepire nel Codice il Sistema telematico centrale della nautica da diporto che, pur già previsto in una legge precedente, non era ancora stato attuato (vedi sotto). Si sono di conseguenza succeduti i pareri preliminari della IX Commissione della Camera dei Deputati e della VIII Commissione del Senato, il Parere del Consiglio di Stato e un nuovo esame di palazzo Chigi, ognuno dei quali ha accolto le proposte avanzate da UCINA. Quindi, martedì 31 ottobre scorso, le Commissioni parlamentari hanno definitivamente approvato il testo di riforma del Codice della nautica, nuovamente sottoposto al loro parere dal Consiglio dei Ministri, dopo il primo passaggio di approvazione.

Il Sistema telematico centrale della nautica - La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012, commi da 217 a 222) ha previsto l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include un Archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista, per l’effettuazione delle relative pratiche.

L’iter attuativo si è rivelato particolarmente tortuoso e ha richiesto il costante impegno di UCINA Confindustria Nautica, promotrice della norma, ancora per molto tempo. Il Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2013 ha infatti approvato, lo schema di regolamento di attuazione al Sistema Telematico Centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, definendo le modalità di funzionamento e istituendo un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, che consentirà di riferire ad un unico organismo nazionale le competenze in materia di iscrizione delle unità da diporto e che varrà, conseguentemente, anche ad uniformare le prassi amministrative in uso; l’Archivio telematico centrale della nautica da diporto e lo Sportello telematico del diportista (STED), i cui sportelli saranno operativi presso tutte le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali marittimi, gli Uffici di motorizzazione civile e tutte le Agenzie di pratiche nautiche. Sullo schema di regolamento la IX Commissione della Camera ha espresso il prescritto parere nella seduta del 27 maggio 2014.

Il Consiglio di Stato ha successivamente mosso dei rilievi al provvedimento, che hanno richiesto un nuovo intervento legislativo delle Camere, un nuovo schema di regolamento, un nuovo parere – stavolta positivo – dello stesso Consiglio di Stato, un voto finale del Parlamento, tutti passaggi seguiti dall’Associazione di categoria di Confindustria, fino all’inserimento nel Codice della Nautica.

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