Codice della Nautica, anticipazione di Saily
Istruttori: gli articoli del Codice
SCOOP: ECCO IL TESTO SEGLI ARTICOLI DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO CHE PARLANO DELLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORE DI VELA! Due articoli del nuovo Codice della Nautica da Diporto appena varato, il 49-quinquies e il 49-sexies, definiscono e inquadrano la "figura professionale dell'Istruttore di Vela". E' una conquista, ma c'è da sistemare alcune cose e scongiurare altra burocrazia. SU SAILY TV INTERVISTA ESCLUSIVA A ROBERTO NEGLIA DI UCINA: COSA CAMBIA
L'istituzione di una figura professionale, la sua definizione, le indicazioni legislative di come essa si esercita, come si si iscrive agli elenchi professionali, e persino le sanzioni per chi esercita abusivamente la professione. L'Istruttore di Vela con il nuovo Codice della Nautica può cambiare profondamente. E diventare la base per far crescere e diffondere una nuova cultura del mare e della vela nel paese.
Tuttavia, in attesa dei Regolamenti attuativi, alla stesura dei quali deve collaborare anche la FIV, occhio a tenere la barra dritta. L'intenzione del legislatore e delle associazioni è chiaramente positiva ed evolutiva, le novità sono potenzialmente molto migliorative, ma dipende molto da come (e da chi) verrà gestita la nuova fase. La storia della formazione e degli albi degli Istruttori FIV, le Scuole FIV e i loro numeri, rendono il ruolo della Federvela centrale, e il Codice lo riconosce. Ma può bastare poco per far saltare il banco e aprire ad altri carrozzoni burocratici.
Saily è venuta in possesso dei due articoli: leggiamoli e valutiamoli. Poi ci sarà tempo per commenti e interventi.
ART. 49-quinquies
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell’istruttore di vela.
2. E’ istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.
7. L’elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
ART. 49-sexies
Elenco dell’istruttore di vela e condizioni dell’iscrizione
1. L’iscrizione va fatta nell’elenco nazionale dell’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, comma 3. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell’Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework dell’Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. L’iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell’idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana.L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso.L’ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma.
4. L’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 10, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell’attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell’istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’elenco nazionale dell’istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.
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